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sabato 13 settembre 2014

Norlevo, la pillola "potrebbe" essere abortiva

di Gianfranco Amato 

13-09-2014 
Pillola
Il 29 maggio 2014 la Sezione Terza-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l’ordinanza n. 2407/2014, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento dell’Aifa sul farmaco Norlevo, la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, affermando che «non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza». Questo era il giudizio tranchant e lapidario dei giudici amministrativi di primo grado.
I Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno deciso di impugnare quell’ordinanza avanti il Consiglio di Stato. Ieri, 11 settembre, a Palazzo Spada si è tenuta l’udienza di discussione. I giudici di secondo grado hanno emesso l’ordinanza n.4057/2014, dimostrando una maggior capacità riflessiva rispetto ai colleghi del TAR. Per comprenderlo basta leggere il seguente passo del provvedimento:
«Considerato che la questione coinvolge aspetti complessi anche sul piano tecnico, che non possono essere adeguatamente approfonditi in una fase cautelare e che in particolare devono necessariamente essere chiariti in sede di merito le seguenti questioni:
 - se l’affermazione contestata dalle appellanti (“Non può impedire l’impianto nell’utero di un ovulo fecondato”) nel foglio illustrativo per gli utenti sia coerente con i risultati degli studi sottostanti da riportare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, strumenti di primaria rilevanza per l’informazione del medico;
- se il documento impugnato derivi da una modifica di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale correttamente rilasciata secondo la procedura di reciproco riconoscimento che coinvolge le valutazioni di più autorità sanitarie nazionali in ambito comunitario;
 - se in tal caso sussistano le fondate ragioni di tutela della salute pubblica – richieste dalla direttiva CE 2001/83 (CE – per rifiutare quanto deciso a livello comunitario);
- se deve attribuirsi rilevanza al recente comunicato del 24 luglio dell’Agenzia europea dei medicinali secondo il quale i medicinali a base di“levonorgestrel” agiscono bloccando e/o ritardando l’ovulazione, senza fare alcun riferimento a effetti sull’impianto nell’utero dell’ovulo fecondato».
Nulla di scontato, quindi, sul piano scientifico, come pareva invece ai giudici di primo grado. Se è vero che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento poiché la complessità della vicenda non consente una decisione nella fase cautelare, è altrettanto vero che l’ordinanza di ieri, in realtà, riapre i giochi e rimette in discussioni le granitiche certezze scientifiche dei magistrati del TAR Lazio. L’Aifa non potrà più trincerarsi dietro l’apodittica affermazione secondo cui «il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza», assunto sbrigativamente fatto proprio dai giudici amministrativi romani. Almeno su questo punto il Consiglio di Stato pare inequivocabilmente chiaro.

Fonte: lanuovabq.it

lunedì 2 giugno 2014

IL TAR DEL LAZIO NON CONCEDE LA SOSPENSIVA NEL RICORSO CONTRO LA PILLOLA NORLEVO


COMUNICATO STAMPA 18-2014
 
La Sezione Terza-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con l’ordinanza n. 2407/2014 del 29 maggio 2014, ha respinto l’istanza cautelare del ricorso diretta alla sospensione degli effetti del provvedimento dell’AIFA sul farmaco Norlevo, la cosiddetta “pillola del giorno dopo”, affermando che «non sussistono, sotto il profilo del fumus, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare avuto presente, in linea con quanto evidenziato dalle resistenti amministrazioni, che recenti studi hanno dimostrato che il farmaco Norlevo non è causa di interruzione della gravidanza».

Fa specie notare come i giudici amministrativi abbiano clamorosamente equivocato l’oggetto del ricorso. Lo dimostra il riferimento alla «interruzione della gravidanza». Oggi solo una corrente minoritaria di medici ginecologi afferma che la gestazione inizia dopo l’annidamento dell’embrione in utero e non dal momento della fecondazione. In questa erronea prospettiva, è vero che la pillola Norlevo non ha effetti dopo l’impianto in utero dell’embrione. Peccato che l’oggetto del ricorso, però, riguardasse la fase anteriore dell'impianto, vale a dire gli effetti della pillola Norlevo sullo sviluppo dell'embrione e sulla sua capacità di annidamento. Da questo punto di vista, la revisione critica dei centodiciannove studi scientifici pubblicati su riviste internazionali, prodotti in giudizio dai ricorrenti, hanno univocamente affermato che Norlevo può essere nocivo per lo sviluppo dell’embrione e impedirne l’annidamento in utero.
Né l’AIFA, né il Ministero della Salute, né la spietà HRA Pharma hanno potuto obiettare nulla in merito a tale punto. Le rispettive memorie, infatti, si sono limitate a citare due studi alquanto datati (Novikova 2007 e Noè 2011), che oltretutto non risultano essere stati presi in considerazione nell’istruttoria, e che non sono mai stati citati negli atti impugnati. Nessun giurista scrupoloso esprimerebbe un parere solo sulla base di un paio di sentenze che esprimono tesi minoritari, e ci piacerebbe sapere che lo stesso criterio valga anche quando si tratta di immettere nel mercato farmaci potenzialmente nocivi.

Un’ulteriore conferma di quanto l’istruttoria dell’AIFA sia stata lacunosa su questo punto, lo si ricava, peraltro, anche dal resoconto stenografico  dell’Assemblea della Camera dei Deputati dell’11 aprile 2014, in è verbalizzato l’intervento del sottosegretario di Stato per la salute in risposta all'interrogazione parlamentare dell’onorevole Gian Luigi Gigli avente per oggetto proprio il farmaco Norlevo. Dalla lettura del verbale emerge  chiaramente che il Ministero della Salute non era in possesso di alcuna nuova evidenza scientifica tale da escludere il potenziale effetto abortivo della pillola Norlevo. Leggere per credere.

E’ vero che l’ordinanza del T.A.R. riguarda la fase cautelare del procedimento e che occorre attendere la sentenza, però certo questa decisione rischia di apparire come un pesante ostacolo per l’esercizio del diritto di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza da parte degli operatori sanitari. I ricorrenti stanno comunque valutando l’opportunità di proporre appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del T.A.R. La parola,
quindi, potrebbe passare ai giudici di Palazzo Spada, ove si spera valga ancora l’antico e saggio principio per cui «contra factum non valet  argumentum».

IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Amato






Fonte: giuristiperlavita.org





lunedì 24 febbraio 2014

LA MODIFICA DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DELLA PILLOLA DEL "GIORNO DOPO" VIOLA IL DIRITTO DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

RU486_obiezione_coscienza

COMUNICATO STAMPA 11 -2014
«La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, è uno dei fondamenti di una società democratica». La solenne affermazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve essere ricordata in questi momenti nei quali il diritto all'obiezione di coscienza dei sanitari alle pratiche abortive è messo in discussione oppure decisamente negato, in Italia e in Europa.
I Giuristi per la Vita sono già intervenuti a difesa del diritto all'obiezione di coscienza all'aborto, rappresentando cinque associazioni davanti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa per opporsi al Reclamo della CGIL che sosteneva che l'alto numero di medici obiettori impedisse un efficiente servizio e determinasse condizioni di lavoro troppo gravose per i non obiettori: la memoria dei Giuristi per la Vita ha dimostrato l'assoluta infondatezza delle tesi del sindacato e – dati ministeriali e scientifici alla mano – l'irrilevanza del numero degli obiettori sul “servizio IVG”, purtroppo assai efficiente in Italia.
Ciò che ora viene pesantemente aggredito è il diritto all'obiezione di coscienza dei medici e dei farmacisti alla prescrizione e alla distribuzione delle “pillole dei giorni dopo”. Con una forzatura giuridica e scientifica, questi preparati sono stati classificati come "contraccettivi", quando gli studi onesti e approfonditi hanno dimostrato che essi – oltre ad essere anche rischiosi per la salute della donna – possono avere l'effetto di impedire l'annidamento del concepito, determinandone la morte.
A suo tempo, ciò fu reso possibile utilizzando l'ambigua espressione «interruzione volontaria della gravidanza» utilizzata dalla legge sull'aborto, che permise di ritenere che l'azione antiannidamento non integrasse la pratica oggetto della legge 194.
Oggi è stato compiuto un passo ulteriore: sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio è stata pubblicata la revisione del foglietto illustrativo del Norlevo, cancellando l'azione di possibile impedimento dell'impianto dell'embrione. Ora, secondo quel foglietto revisionato dall'AIFA, il Norlevo si limiterebbe a "inibire o ritardare l'ovulazione".
Occorre affermare con forza che il provvedimento si basa su dati scientifici accuratamente selezionati per nascondere quella parte di azione del preparato che, poiché non sempre riesce ad impedire il concepimento, provvede ad uccidere gli embrioni; non solo: come dimostra la dichiarazione di Emilio Arisi, Presidente della Società Medica Italiana per la Contraccezione, questa opera di falsificazione scientifica è stata messa in atto specificamente per colpire gli obiettori. Il dr. Arisi, per niente interessato alle sollecitazioni della coscienza dei suoi colleghi, si è rallegrato perché sarebbe caduto «definitivamente l’appiglio che consentiva ai medici obiettori di coscienza di negare la somministrazione della contraccezione di emergenza»; scrupolo che il dr. Arisi considera «un atteggiamento inaccettabile».
«La sfida dello stato democratico è di mantenere la tensione verso i suoi valori fondamentali nel rispetto del principio di legalità»: così il Comitato Nazionale di Bioetica concludeva il documento del 12/7/2012 sull'obiezione di coscienza, ampiamente valorizzata e sostenuta.
Si sceglie, invece, la strada della verità ufficiale – affermata con la forza delle leggi e dei provvedimenti amministrativi e che, sebbene falsa, non può essere messa in discussione – e con la spinta repressiva verso professionisti sanitari, come i medici e i farmacisti, non solo preparati e aggiornati, non solo attenti al rispetto dei valori espressi dai Codici deontologici, ma anche ubbidienti alla coscienza e non disposti a chiudere gli occhi sulla realtà.
I Giuristi per la Vita saranno accanto a loro.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Amato

fonte: giuristiperlavita.org