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giovedì 6 novembre 2014

Messaggio per la 37a Giornata per la Vita

I vescovi: «Solidali per la vita»
 
«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita». Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.

Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.

Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo?

Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.

Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la fecondità.

È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).

La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.

Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.

La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: «vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e feconda la città». La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.

Roma, 7 ottobre 2014
Memoria della Beata Vergine del Rosario

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana
 
Fonte. avvenire.it

mercoledì 15 ottobre 2014

Ecco la verità sulla pillola del giorno dopo

Le evidenze della scienza e le conseguenze per l'obiezione 

Filippo Maria Boscia* Gian Luigi Gigli** Bruno Mozzanega*** 
 

Quando una donna ha un rapporto non protetto nel giorno che precede l’ovulazione (quello più fertile e con la massima frequenza di rapporti) e il giorno dopo ovula, può concepire entro 24 ore dall’ovulazione, essendo l’uovo disponibile per 24 ore. Il concepimento può avvenire quindi entro due giorni da quel rapporto. Sorge dunque un quesito: se EllaOne può essere assunta con efficacia costantemente superiore all’80% fino a cinque giorni dopo quel rapporto, e cioè fino a quattro giorni dopo l’ovulazione (avvenuta nel giorno successivo al rapporto), e tre giorni dopo il concepimento che ne fosse seguito, come può invocarsi un effetto anti-ovulatorio?
Eppure l’Ema (European Medicines Agency, l’ente regolatorio europeo), l’Aifa (l’ente omologo per l’Italia) e le più note Società Scientifiche sostengono che questi farmaci agiscono soltanto prevenendo l’ovulazione. Non si può mentire su queste tematiche: è in gioco il rispetto per la vita umana dal suo inizio, valore cardine della nostra civiltà, fondamento della Costituzione e delle nostre leggi, della stessa 194 all’articolo 1 e, prima ancora, della legge 405/75 che alla «tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento» finalizza la procreazione responsabile. Disinformare su questi temi significa impedire alle singole persone di operare scelte libere proprio in quanto informate, calpestare la libertà professionale dei medici, negare ai politici la possibilità di legiferare in base a conoscenze documentate e ai giudici la possibilità di giudicare rettamente. Mentire su questi temi è ancora più grave se a farlo è chi, per mandato, questa conoscenza dovrebbe invece garantire.

I contraccettivi d’emergenza non prevengono l’ovulazione: quando vengono assunti nei giorni più fertili del ciclo mestruale, essi impediscono l’annidamento del figlio che fosse concepito. I giorni più fertili sono il giorno che precede l’ovulazione, il precedente, e il giorno stesso dell’ovulazione. In essi è massima anche la frequenza dei rapporti sessuali e soprattutto di quelli non protetti. Ne deriva che il massimo numero di concepimenti consegue a rapporti che si verificano proprio in questi giorni. Un contraccettivo di emergenza che impedisce il manifestarsi di gravidanze con un’efficacia che va dal 65% del Norlevo (Levonorgestrel, Lng) all’80-85% di EllaOne (Ulipristal Acetato, Upa) dovrebbe avere il suo massimo di efficacia se assunto dopo i rapporti che avvengono nei giorni più fertili. La letteratura medica ci dice, però, che sia Norlevo sia EllaOne, quando vengono assunti nei giorni più fertili del ciclo, non hanno più alcun effetto sull’ovulazione: la loro efficacia è invece dovuta a un effetto antiannidamento. Vediamo nel dettaglio.

I dati scientifici mostrano che il Norlevo (la 'pillola del giorno dopo') può inibire la liberazione dell’uovo soltanto quando viene assunto nel primo dei giorni fertili (prima che i livelli di Lh inizino a crescere). Assunto successivamente, nei giorni pre-ovulatori più fertili, Norlevo consente l’ovulazione ma impedisce la formazione di un buon corpo luteo: la ghiandola che deriva dal follicolo che ha liberato l’uovo e che prepara l’endometrio (il terreno fertile dentro l’utero) a ospitare il figlio. La donna ovula e può concepire, ma l’endometrio non consentirà all’embrione di annidarsi. Il Norlevo assunto prima dell’ovulazione ha, quindi, un effetto
prevalentemente post-concezionale.

Complessivamente EllaOne (la 'pillola dei cinque giorni dopo'), assunto nel periodo fertile del ciclo, inibisce o ritarda l’ovulazione in una percentuale di casi inferiore al 60%. In oltre il 40% dei casi invece la donna ovula e può concepire. Sono i dati (Brache 2010) ai quali
tutti fanno riferimento. Se però analizziamo l’azione del farmaco nelle diverse fasi del periodo fertile vediamo che la sua efficacia, come per Norlevo, è del 100% solo quando viene assunto nel primo dei giorni fertili (prima che Lh inizi ad aumentare). Quando viene assunto successivamente la sua efficacia decresce fino quasi ad annullarsi (8%) 1-2 giorni prima dell’ovulazione, nel momento del picco di Lh, e cioè nei giorni più fertili del ciclo. In questi giorni, anche se la donna ingerisse EllaOne già durante il rapporto sessuale, il farmaco agirebbe come un placebo, senza alcuna efficacia sull’ovulazione, che seguirebbe entro due giorni come previsto da madre natura. Conseguentemente, il concepimento potrebbe avvenire. La gravidanza tuttavia, anche in caso di concepimento, non comparirebbe perché EllaOne agisce in modo praticamente identico alla Ru486 usata per l’interruzione della gravidanza, della quale anzi sembra essere ancora più efficace. EllaOne, infatti, impedisce l’azione del progesterone, l’ormone che – come dice il nome – favorisce la gestazione, ostacolandone il normale effetto di preparazione dell’endometrio all’annidamento. Questi dati sono ampiamente riportati nella letteratura medica, ma Ema e Aifa li ignorano, limitandosi a recepire le considerazioni dell’azienda produttrice. Peraltro c’è discordanza anche all’interno dei documenti ufficiali dell’Ema, che Aifa passivamente si limita a recepire senza adeguatamente verificarli. Nella documentazione su EllaOne, per esempio, è scritto che «i dati farmacodinamici mostrano che anche quando viene assunto nell’imminenza dell’ovulazione, Ulipristal Acetato è in grado di ritardarla in alcune donne». In alcune donne: l’8%, come già visto, mentre tutte le altre donne (il 92%) che assumono il farmaco in quei giorni, i più fertili, ovulano regolarmente e possono concepire.

La contraccezione d’emergenza viene prescritta a seguito di rapporti non protetti avvenuti nei giorni fertili, quando il muco cervicale lascia entrare gli spermatozoi. Quando la donna ovula non vi sono ostacoli al concepimento. Se le gravidanze attese non compaiono è dunque perché questi farmaci impediscono l’annidamento del figlio in utero.

Da ultimo una considerazione sull’obiezione di coscienza. A nostro avviso la mancata prescrizione dei contraccettivi di emergenza dovrebbe essere considerata, più che un gesto di obiezione, un atto di pieno ossequio alla legge. Come già ricordato, lo Stato italiano attraverso le sue leggi nel definire gli aspetti della procreazione responsabile la finalizza esplicitamente alla «tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento» (legge 405/1975). La tutela della salute della donna e del figlio che potrebbe essere generato è ribadita anche nella legge 194/1978 che, pur consentendo l’aborto in casi che dovrebbero essere eccezionali, proclama la tutela della vita umana dal suo inizio. Tutela della «vita umana», e non solo della gravidanza, che l’Organizzazione mondiale della sanità – riduttivamente e strumentalmente – pretende inizi dall’impianto in utero. La tutela del concepito, infine, è esplicitamente ribadita anche nel primo articolo della legge 40/2004, in un passaggio mai modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale. In questo contesto, non si vede come al medico possa essere richiesto di prescrivere farmaci che agiscano o possano agire dopo il concepimento.

Disinformare il medico sul reale meccanismo d’azione di questi farmaci al fine di estorcerne la disponibilità a prescriverli è molto grave, soprattutto se a farlo è chi, per mandato istituzionale o accademico, ha il compito di tutelarne e promuoverne libertà e professionalità nell’interesse della salute e della vita.

*Filippo Maria Boscia

direttore del Dipartimento per la Salute della Donna e la tutela del nascituro-Asl Bari; professore di Fisiopatologia della riproduzione umana-Università di Bari; presidente della Società italiana per la bioetica e i Comitati etici; presidente nazionale Associazione medici cattolici (Amci)
**Gian Luigi Gigli
membro della Commissione affari sociali e salute-Camera dei deputati; direttore della Clinica neurologica Università di Udine
***Bruno Mozzanega
professore aggregato di Ginecologia-Dipartimento per la Salute della donna e del bambino-Università di Padova; docente di Pianificazione familiare Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia   Università di Padova
 
Fonte: avvenire.it

giovedì 4 settembre 2014

Eterologa, ma chi tutela il bambino?

 04/09/2014  Le linee guida approvate giovedì dalla Conferenza delle Regioni non solo non tutelano il nascituro, la parte più debole di una partita dove gli interessi economici sono altissimi, ma rischiano di rivelarsi un favore ai centri privati che potranno partire sostanzialmente senza regole

di  Antonio Sanfrancesco

Lungi dal fugare ogni dubbio sull’eventualità che si scateni un vero e proprio business, leggendo il documento che contiene le linee guida sulla fecondazione eterologa – approvate giovedì mattina all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni – si aprono in realtà nuovi,preoccupanti interrogativi che dimostrano, ancora una volta, come la via maestra per regolare questa materia delicatissima, dopo la sciagurata sentenza della Corte Costituzionale dello scorso aprile che ha ribaltato la legge 40, è quella di una legge discussa e votata dal Parlamento, come ha più volte sostenuto anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Temi cruciali come questi non possono essere lasciati alla decisione di tecnici e assessori alla Sanità o a un accordo, giuridicamente fragilissimo, tra i presidenti delle Regioni. L’accelerazione di queste ore impressa dalle stesse Regioni non tiene conto dell’interesse esclusivo del nascituro, la parte più debole di una partita dove gli interessi, a cominciare da quelli economici, sono tanti e ben veicolati dalle varie lobby che vogliono meno regole possibili e fare tutto in fretta.


I rischi per la salute per chi "dona" i gameti e la possibilità del business

Spulciando il documento, dicevamo, le perplessità aumentano. Quando si parla delle donatrici di gameti femminili, ad esempio, si premette che: «La donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli ovociti. Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli disagio e rischi per la donatrice». Poi ecco il consiglio: «È fortemente raccomandato per la donatrice degli ovociti e per il suo partner (se esistente) una valutazione e consulenza psicologica fornita da un professionista». Tutte le donatrici di ovociti, precisa ancora il documento, «devono essere informate esplicitamente dei rischi e degli effetti collaterali annessi alla stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa consulenza deve essere documentata nel consenso medico informato». Poi si sottolinea che la donazione è un «atto volontario, altruista, gratuito» e che «non potrà esistere una retribuzione economica» anche se «non si escludono forme di incentivazione». Di che tipo non si sa.

Domanda: perché una donna dovrebbe sottoporsi gratuitamente (o una qualche “incentivazione”) ad una pratica così invasiva e rischiosa per il proprio corpo qual è quella della stimolazione ovarica? Non c’è il rischio che dietro la presunta gratuità o il paravento del rimborso spese nasca e si sviluppi un vero e proprio mercato e magari lo sfruttamento di donne costrette alla “donazione” dalla propria povertà?

E sul piano psicologico che conseguenze avrebbe, all’interno della relazione di coppia, l’eventuale decisione di uno dei due partner di donare i propri gameti per il solo «“bene della salute riproduttiva” di un’altra coppia», come recita il documento?

Il rebus dei costi

 
Poi una certa mentalità eugenetica fa capolino allorché si legge che «Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere  trasmesso attraverso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee guida, combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi». Segue un lungo elenco di esami a cui l’aspirante donatrice dovrà sottoporsi per poter essere ammessa a donare.

Un altro aspetto poco chiaro sono i costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
Sarà gratuito per le donne che non superano i 43 anni di età mentre tutte le altre, se vorranno iniziare la pratica, dovranno mettere mano al portafogli. Domanda: ma se, come dice la Consulta, avere un figlio è un diritto «incoercibile» perché lo Stato non dovrebbe impegnarsi a garantirlo, al minor costo possibile con il pagamento del ticket o addirittura gratis, a tutti?

E siccome una procedura di fecondazione eterologa ha costi enormi, che vanno dalle indagini di screening per la selezione dei donatori al test del seme, dall'eventuale rimborso per le giornate di lavoro perdute dei donatori al costo dei farmaci per l'induzione all'ovulazione, il Servizio sanitario nazionale è in grado di sostenere, in tutto o in parte, tutti questi costi?

Conoscere il donatore è un diritto del bambino nato da eterologa

Poi c’è la questione della possibilità del nato di chiedere, dopo i 25 anni di età, di conoscere l’identità del donatore se questi è d’accordo. L’accordo raggiunto dalle regioni non affronta questo problema, forse perché si è consapevoli della difficoltà di farlo e del fatto che, ancora una volta, tocca a una legge normare questo aspetto.

È evidente che, se si vogliono tutelare i figli dell’eterologa, occorre fare una legge che riconosca loro il diritto di conoscere le proprie origini genetiche sia per un motivo psicologico che per un motivo strettamente medico. Solo conoscendo i propri genitori genetici, infatti, il bambino potrà conoscere le patologie o i rischi di contagio di alcune patologie genetiche.

Senza dimenticare che, come dimostrato da diversi studi psicologici, i bambini nati da eterologa, esattamente come quelli adottati, una volta divenuti adulti hanno il desiderio fortissimo di risalire alle loro origini e conoscere chi li ha generati.   Ecco perché l’accordo nella Conferenza delle regioni non basta e senza un tempestivo intervento del Parlamento rischia di rivelarsi un grosso assist ai centri privati che in questo modo potranno partire in una situazione di sostanziale deregulation. A farne le spese, come sempre, è soggetto debole, cioè il figlio. 

Fonte: famigliacristiana.it

 

 

Uteri in affitto - Le regole per affittare una madre

​E’ sorprendente che qualcuno si sorprenda. Stiamo parlando della vicenda del piccolo Gammy, oramai nota in tutto il mondo e che Avvenire ha seguito sin dall’inizio: una coppia benestante australiana paga una donna thailandese per una gravidanza surrogata, e quando nascono due gemelli, la coppia prende con sé la bambina sana e lascia alla donna il fratellino Down, che lei non aveva voluto abortire.

La generale reazione commossa e indignata è certo segno di un qualche residuo di pietà che ancora alberga in un mondo umanamente desertificato, ma al tempo stesso è la dimostrazione lampante di quanto non si sia capito, o non si voglia capire, circa il mercato della riproduzione umana che detta le sue leggi in nome dei cosiddetti "nuovi diritti": un’espressione molto politically correct, che nei fatti si traduce in forme contrattuali di maternità.

Il piccolo Gammy è nato in violazione di un contratto di maternità conto terzi. Non si conoscono i dettagli dell’accordo che lo riguarda, ma sappiamo bene che l’utero in affitto è una pratica basata su contratti molto precisi che definiscono in modo rigoroso i doveri delle donne che si impegnano a portare avanti una gravidanza a pagamento. In rete si trovano facilmente i modelli utilizzati in alcuni Paesi occidentali come Canada e Gran Bretagna, o in Stati Usa come la California. Per i Paesi terzi, invece, li conosciamo per lo più dalle ong che si occupano dei diritti (mancati) delle donne, le quali spesso acconsentono a testi che non sono in grado neppure di leggere.

Ci sono differenti modalità di gravidanze a pagamento: una è quella "tradizionale", quando la donna che partorisce è la stessa che fornisce anche l’ovocita, e quindi condivide con il nascituro il patrimonio genetico. L’altra è "gestazionale", se invece il bambino che nascerà è stato concepito con un ovocita che non appartiene alla donna che porta avanti la gravidanza e proviene dalla "madre intenzionale", cioè quella che ha commissionato la gravidanza, o da una "donatrice" terza, sconosciuta.

Il contratto è stipulato in forma diversa a seconda di chi contribuisce geneticamente e biologicamente al concepimento: una "donatrice" non è mai considerata, mentre l’eventuale marito della madre surrogata viene sempre incluso nell’accordo.

I contratti regolano gli obblighi della madre surrogata, un vero e proprio incubatore umano a cui vengono pagate tutte le spese mediche e correlate alla gravidanza, compresi i compensi più o meno espliciti, solo se si attiene strettamente ai comportamenti specificati nel testo sottoscritto.

Solitamente il padre genetico, o la coppia committente, obbligano la gestante a seguire le disposizioni di un medico di fiducia indicato dalla coppia stessa, e spesso è specificato che, nel caso in cui sia urgente una decisione medica durante la gravidanza e non sia stato possibile contattare la coppia, l’ultima parola spetta al medico di fiducia, e non alla madre surrogata.

La donna che affitta il proprio utero deve sottoporsi a tutti gli esami clinici proposti dal medico designato, e si specifica sempre che fra questi c’è l’amniocentesi e ogni altro esame ritenuto opportuno per verificare lo stato di salute del nascituro.

Nel caso di malformazioni e handicap del feto, la decisione di abortire spetta solamente alla coppia committente, o solo al padre genetico se la surrogata ha fornito il proprio ovocita. Se la madre surrogata si rifiuta, il contratto è violato e non ci sono più obblighi reciproci, se non quello della gestante di restituire le somme già ricevute per portare avanti la gravidanza fino a quel punto.

Lo stesso accade nel caso di gravidanze plurigemellari; nei contratti è sempre previsto l’aborto selettivo, per evitare che nasca un numero di bambini superiore a quello pattuito, e solitamente valgono le stesse condizioni dell’aborto di feti malformati: se la donna incinta si rifiuta il contratto è nullo.

A volte si disciplina nel dettaglio cosa accade se invece la malformazione è scoperta troppo tardi, quando non è più possibile abortire, o addirittura alla nascita. In questi casi la coppia committente si impegna a pagare tutte le spese finché il neonato non è dato in adozione, il che, concretamente, spesso equivale al suo abbandono in strutture apposite. Se però si stabilisce che l’handicap del bambino è stato causato da comportamenti inadeguati della madre surrogata, sarà questa a doversene assumere la responsabilità, oltre a restituire tutti i soldi ricevuti in gravidanza.

I contratti, infatti, prevedono oltre all’obbligo degli esami clinici, rigorosi stili di vita: niente fumo, anche passivo, niente alcol, niente droghe o farmaci al di fuori della prescrizione medica, ma anche divieto di mettere su chili di troppo rispetto al peso considerato opportuno dal medico, divieto di bere più di una tazza di caffè al giorno, divieto di trasportare o cambiare la lettiera del gatto, divieto di fare uso di dolcificanti, divieto di stare in prossimità di qualunque sostanza spray, dalla lacca per capelli ai pesticidi, e via dicendo.

È chiaro che, in caso di nato malformato, non è difficile trovare un pretesto per darne la responsabilità alla madre surrogata. Alcuni contratti poi prevedono espressamente che, se al momento della nascita il bambino ha bisogno di supporti vitali o di essere rianimato, la decisione in merito è solo del padre genetico (o della coppia committente) e non della donna che lo ha partorito. Se questa non concorda, e interviene diversamente per cercare di sostenere la vita del neonato, il contratto si considera interrotto e sarà lei ad assumersi da quel momento in poi la responsabilità del piccolo sotto tutti i punti di vista, a partire da quello economico, ovviamente.
Non mancano aspetti surreali, che farebbero sorridere se non fossero parte di un dramma. Come le forme contrattuali proposte da una onlus inglese che si occupa di pratiche di surroga, la quale propone questionari specifici per madri surrogate e coppie committenti, diversi se la coppia è etero o omosessuale. La coppia committente deve dichiarare se è disposta a entrare in contatto con una madre surrogata che sia al momento o sia stata in passato una fumatrice o una consumatrice di alcol, che sia obesa, o che abbia forti convinzioni religiose: in quest’ultimo caso, infatti, potrebbe essere «prevenuta dall’accettare certe procedure mediche come l’interruzione di gravidanza o le trasfusioni». Fumo, alcol e fede religiosa, insomma, possono essere nocive per la salute.

Il piccolo Gammy è nato perché la donna che lo portava in grembo a pagamento ha rinunciato ad abortire e ha avuto il coraggio e la possibilità di far conoscere la sua storia. Non sapremo mai quanti come lui sono stati abortiti per contratto, così come non sapremo mai quanti Gammy mancano all’appello perché abortiti nel ricco mondo occidentale, senza alcun bisogno di obblighi contrattuali: la chiamano libertà di scelta, ma non è poi una storia così diversa da quella che ci è arrivata dalla Thailandia. È sorprendente che qualcuno ancora si sorprenda.
 
Fonte: avvenire.it