giovedì 10 gennaio 2013

Assegno maternità, bonus bebè e fondo nuovi nati: le indicazioni per richiederli


Che agevolazioni economiche vi sono quando nasce un bambino? Spesso si fa molta confusione tra assegni di maternità, bonus bebè e simili.
Preliminarmente pare opportuno chiarire che assegno di maternità e bonus bebè sono due cose distinte. Infatti l’assegno di maternità spetta a tutte le donne in possesso di determinati requisiti, mentre il bonus bebè viene gestito in maniera differente da regione a regione.
Innanzitutto analizziamo gli assegni di maternità. Essi sono di due tipi: vi è quello statale, e quello comunale.
I requisiti per richiederli sono molteplici, ma in generale si possono suddividere sulla base dell’ente che li eroga; vediamo i più importanti:

 A- Assegno di maternità erogato dallo Stato:

può essere richiesto dalla madre, anche adottiva, oppure dal padre solo in presenza di determinati requisiti (abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre; decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva).
Per poter richiedere l’assegno di maternità dallo Stato, la madre, se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione. Qualora la donna abbia svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi e poi abbia perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto (o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento) non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi. Infine, se la madre durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto. (Il discorso cambia leggermente qualora la madre abbia usufruito di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU).)
La domanda tesa ad ottenere l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata presso la sede INPS di competenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino, o dall’ingresso del minore nella famiglia, qualora si tratti di adozione o affidamento.

 B – Assegno di maternità erogato dai Comuni:

Questo tipo di assegno spetta alle madri non lavoratrici, e alle madri lavoratrici che non abbiamo però diritto all’indennità erogata dall’INPS o alla retribuzione nel periodo di astensione per maternità.
Può essere richiesto dalle madri che abbiano la cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria ma che, in quest’ultimo caso, siano in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Requisito comune è la residenza in Italia al momento del parto.
L’erogazione di questo assegno è subordinata alla presenza di un requisito economico: è necessario, infatti, che il reddito ed il patrimonio posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno siano inferiori ad un determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) predeterminato[ii].
Attualmente l’importo dell’assegno comunale (in misura piena) è pari ad € 311,27 mensili, per complessivi € 1.556,35 (€ 311,27 per 5 mesi).
La domanda deve essere presentata presso il proprio comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino (o dall’ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento).

 Che cos’è, invece, il bonus bebè?

In generale, possiamo dire che è un assegno una tantum che viene concesso in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. Non vi è però una regolamentazione unitaria: ogni regione e/o comune decide se erogarlo (qualora possieda fondi sufficienti), quanto erogare, e le modalità di fruizione[iii].

 Fondo di credito per i nuovi nati

Opera su tutto il territorio nazionale, invece, il Fondo di credito per i nuovi nati. Le famiglie nelle quali nasce un bambino potranno ottenere un prestito per un ammontare fino a € 5.000 da restituire entro al massimo 5 anni. Il prestito è particolarmente favorevole poiché le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso[iv].
L’elenco degli Istituti di credito che aderiscono al Fondo è consultabile alla pagina http://www.fondonuovinati.it/elenco_banche.html.

Dott.ssa Nadia Andriolo

     http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p1=2

da www.periodofertile.it

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