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martedì 28 ottobre 2014

Bonus bebè per il 2015: 80 euro al mese per i primi 3 anni del bambino

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Il bonus bebè è previsto dalla legge di Stabilità che ieri ha ottenuto il visto della Ragioneria ed è stata trasmessa al Quirinale nella sua versione ufficiale. L'aiuto sarà riconosciuto, per tre anni, ai coniugi con reddito complessivo lordo di 90mila euro e sarà erogato mensilmente

La legge di Stabilità ha ottenuto ieri il visto della Ragioneria ed è stata trasmessa al Quirinale nella sua versione ufficiale. Lo ha annunciato con un tweet il ministero del Tesoro.

Per quanto riguarda il bonus bebè, il Tesoro è intervenuto con due tweet per puntualizzare che gli 80 euro saranno erogati mensilmente e spetterà quando il reddito dei genitori complessivamente non supererà i 90 mila euro. 

L'aiuto varrà per i bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e sarà riconosciuto ai figli di tutti i residenti in Italia, anche se non sono cittadini italiani.
Sarà necessario presentare domanda all'Inps. 

Il bonus bebè è previsto dall’articolo 13 della legge di Stabilità in approvazione. Per il 2015 saranno stanziati 202 milioni di euro che nel 2016 saliranno a 607, nel 2017 a poco più di un miliardo per un totale di 3,6 miliardi in cinque anni. I soldi stanziati per il 2015 basteranno per almeno 200 mila bambini; ogni anno in Italia ne nascono più del doppio, oltre 500mila e in più ci sono le adozioni. Possibile che qualcuno resti fuori? Secondo quanto si legge sul Corriere, il ministero dell'economia ha assicurato che non sarà così: i 202 milioni di euro, dicono, sono una "copertura previsione non un limite" e tutte le domande saranno accolte. Insomma se servirà i fondi saranno aumentati pescando nel fondo per la famiglia nel quale per il prossimo anno restano 298 milioni di euro. 

L’aiuto alle neomamme voluto da Renzi non pregiudica il bonus degli 80 euro concessi a chi guadagna meno di 1.500 euro netti al mese (soglia annuale di 26 mila euro lordi). 


Fonte: www.nostrofiglio.it

giovedì 17 luglio 2014

Bonus Bebè 2014: Mamma Ecco Come Ottenere 300 Euro al Mese

La riforma Fornero del 2012 (Legge 28 giugno 2012 n. 92) ha tra le altre cose legiferato in materia di aiuti alle mamme lavoratrici.
Nello specifico ha erogato 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per venire incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici che non vogliano usufruire del congedo parentale dopo i mesi di congedo obbligatorio (ovvero il periodo di astensione facoltativa che l’Inps sostiene versando il 30% di stipendio a chi ne faccia richiesta)
Il bando per l’assegnazione di questi 20 milioni è stato pubblicato sul sito dell’Inps (leggi qui per intero).
In via sperimentale dunque per questi anni 2013-2014-2015 le madri che rientrano al lavoro dopo la maternità hanno la possibilità di chiedere e ottenere un contributo mensile di 300 euro per 6 mesi da spendere per servizio di baby sitter o per iscrivere il figlio presso un asilo accreditato (sul sito dell’Inps anche l’elenco delle scuole di infanzia accreditate)
Il bonus potrà essere richiesto on line sul sito, e sempre online verranno pubblicate le graduatorie dei soggetti ammessi a beneficiare di questo bonus.

Ecco le indicazioni per richiedere e ottenere il bonus

Soggetti ammessi alla presentazione:
sono ammesse a richiedere il bonus le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e  le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Anche  le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale possono fare richiesta del bonus. In questo caso il contributo potrà essere richiesto per i mesi di congedo non ancora usufruiti ( non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese).
Possono fare domanda solo le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n.92 (riforma Fornero).
Soggetti non ammessi
Non sono ammesse alla domanda del bonus: le lavoratrici autonome;  le madri lavoratrici che hanno usufruito del “fondo per la famiglia del decreto Bersani (art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) e  le madri lavoratrici che sono già esentate totalmente dal pagamento dei servizi per l’infanzia pubblici o convenzionati.
Durata e importo del bonus
Il Bonus ha una durata di 6 mesi, in alternativa a sei mesi di congedo parentale, per un totale di 1.800 euro.
Le lavoratrici part time potranno accedere al contributo in maniera proporzionata alla loro prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
In caso di richiesta per più figli si dovrà presentare domanda per ciascun figlio.
Erogazione del bonus
A seconda che si opti per l’asilo convenzionato o per i servizi di baby sitting il bonus verrà così erogato: attraverso buoni lavoro per le baby sitter lavoro (ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003) da ritirare presso le sedi inps (indicare il codice fiscale del figlio) di appartenenza rilasciati o in unica soluzione o da concordare con l’ufficio erogante, oppure, in caso di asilo, sarà l’Inps stessa a provvedere al pagamento della struttura dietro esibizione di documentazione attestante la fruizione del servizio.
Nella scelta della baby sitter bisognerà comunicare all’Inps tutti i dati della prestazione prima dell’inizio dell’utilizzo dei voucher (codici fiscali, luogo e date di svolgimento del servizio ecc) sia tramite call center Inps (803.164) o Inail (800.657657) o direttamente nelle sedi Inps.
Stessa modalità in caso di cessazione delle prestazioni.
I voucher possono essere incassati presso gli Uffici Postali, e non possono essere rimborsati in caso di non utilizzo.
La domanda
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici della madre richiedente, del padre e del figlio, oltre ai periodi di congedo e alla modalità di fruizione del bonus e alle generalità del datore di lavoro
La domanda va inoltrata esclusivamente on-line sul sito Inps (Servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia).
Ovviamente ci si dovrà prima dotare di Pin dispositivo (leggi la circolare in merito http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare+numero+50+del+15-03-2011.htm)
Modifiche alla domanda
La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura prescelta al momento della domanda in caso di cambio di residenza, per variazione della sede di lavoro o in caso di  cancellazione dell’istituto scolastico dall’elenco INPS.
Presentazione delle domande
Per il 2014, il  bando  sarà pubblicato dall’Inps nel mese di Luglio.
Al momento non si sa ancora se ci sarà un “click day” (lo scorso anno fu consentito un solo giorno per la presentazione delle domande, creando così un tale caos che si spera che l’Inps abbia provveduto a migliorare le modalità di presentazione)
Graduatorie
La graduatoria terrà conto dell’ISEE e dell’ordine di presentazione di domanda, e verrà pubblicata entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande
La lavoratrice può infine rinunciare al beneficio del bonus, che dovrà essere inoltrata sempre tramite web, restituendo i voucher (in caso siano già stati emessi) e venendo reintegrata sul posto di lavoro per il periodo di non fruizione dei bonus.

Scritto da Alessandra Albanese
Fonte: http://www.vitadamamma.com/