La riforma Fornero del 2012 (Legge 28 giugno 2012 n. 92) ha tra le altre cose legiferato in materia di aiuti alle mamme lavoratrici.
Nello specifico
ha erogato 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per venire incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici
che non vogliano usufruire del congedo parentale dopo i mesi di congedo
obbligatorio (ovvero il periodo di astensione facoltativa che l’Inps
sostiene versando il 30% di stipendio a chi ne faccia richiesta)
Il bando per l’assegnazione di questi 20 milioni è stato pubblicato sul sito dell’Inps (leggi
qui per intero).
In via sperimentale dunque per
questi anni 2013-2014-2015 le madri che rientrano al lavoro dopo la
maternità hanno la possibilità di chiedere e ottenere un contributo
mensile di 300 euro per 6 mesi da spendere per servizio di baby sitter o
per iscrivere il figlio presso un asilo accreditato (sul sito dell’Inps anche l’elenco delle scuole di infanzia accreditate)
Il bonus potrà essere richiesto on line sul sito, e sempre online verranno pubblicate le
graduatorie dei soggetti ammessi a beneficiare di questo bonus.
Ecco le indicazioni per richiedere e ottenere il bonus
Soggetti ammessi alla presentazione:
sono ammesse a richiedere il bonus
le madri,
anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla
gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al
termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio
e le lavoratrici
(dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto
al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del
parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo
parentale possono fare richiesta del bonus. In questo caso il contributo
potrà essere richiesto per i mesi di congedo non ancora usufruiti ( non
è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per
frazioni di mese).
Possono fare domanda solo le lavoratrici che appartengano alle
categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n.92
(riforma Fornero).
Soggetti non ammessi
Non sono ammesse alla domanda del bonus:
le lavoratrici autonome; le madri lavoratrici
che hanno usufruito del “fondo per la famiglia del decreto Bersani
(art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito
dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) e
le madri lavoratrici che sono già esentate totalmente dal pagamento dei servizi per l’infanzia pubblici o convenzionati.
Durata e importo del bonus
Il Bonus ha una durata di 6 mesi, in alternativa a sei mesi di congedo parentale, per un totale di 1.800 euro.
Le lavoratrici part time potranno accedere al contributo in maniera proporzionata alla loro prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
In caso di richiesta per più figli si dovrà presentare domanda per ciascun figlio.
Erogazione del bonus
A seconda che si opti per l’asilo convenzionato o per i servizi di
baby sitting il bonus verrà così erogato: attraverso buoni lavoro per le
baby sitter lavoro
(ex art. 72 del decreto legge n. 276 del 10 settembre 2003)
da ritirare presso le sedi inps (indicare il codice fiscale del figlio)
di appartenenza rilasciati o in unica soluzione o da concordare con
l’ufficio erogante, oppure, in caso di asilo, sarà l’Inps stessa a
provvedere al pagamento della struttura dietro esibizione di
documentazione attestante la fruizione del servizio.
Nella scelta della baby sitter bisognerà comunicare all’Inps tutti i
dati della prestazione prima dell’inizio dell’utilizzo dei voucher
(codici fiscali, luogo e date di svolgimento del servizio ecc) sia
tramite call center Inps (803.164) o Inail (800.657657) o direttamente
nelle sedi Inps.
Stessa modalità in caso di cessazione delle prestazioni.
I voucher possono essere incassati presso gli Uffici Postali, e non possono essere rimborsati in caso di non utilizzo.
La domanda
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici della madre richiedente,
del padre e del figlio, oltre ai periodi di congedo e alla modalità di
fruizione del bonus e alle generalità del datore di lavoro
La domanda va inoltrata esclusivamente on-line sul sito Inps
(Servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di
prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto
dei servizi per l’infanzia).
Ovviamente ci si dovrà prima dotare di Pin dispositivo (leggi la
circolare in merito
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare+numero+50+del+15-03-2011.htm)
Modifiche alla domanda
La madre lavoratrice potrà cambiare la struttura prescelta al momento
della domanda in caso di cambio di residenza, per variazione della sede
di lavoro o in caso di cancellazione dell’istituto scolastico
dall’elenco INPS.
Presentazione delle domande
Per il 2014, il bando sarà pubblicato dall’Inps nel mese di Luglio.
Al momento non si sa ancora se ci sarà un “click day” (lo
scorso anno fu consentito un solo giorno per la presentazione delle
domande, creando così un tale caos che si spera che l’Inps abbia
provveduto a migliorare le modalità di presentazione)
Graduatorie
La graduatoria terrà conto dell’ISEE e dell’ordine di presentazione
di domanda, e verrà pubblicata entro 15 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle domande
La lavoratrice può infine rinunciare al beneficio del bonus, che
dovrà essere inoltrata sempre tramite web, restituendo i voucher (in
caso siano già stati emessi) e venendo reintegrata sul posto di lavoro
per il periodo di non fruizione dei bonus.
Scritto da Alessandra Albanese
Fonte: http://www.vitadamamma.com/